L'imposta di soggiorno é dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed alloggi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza.
- I soggiorni per scopi di lavoro sono esenti dall'imposta di soggiorno.
- Sono pure esenti dall'imposta di soggiorno i cittadini emigrati iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
- I proprietari, usufruttuari, i locatari di alloggi siti nel territorio comunale i quali siano stati utilizzati nel corso dell'anno per temporanea dimora a scopo turistico sono obbligati a presentare apposita denuncia al comune e a pagare l'imposta di soggiorno corrispondente.
La tariffa dipende dalla categoria (centro o fuori centro) e della grandezza dell'abitazione.
L'imposta é da pagare annualmente.
L'imposta é da pagare indipendentemente dal numero delle persone e pernottamenti.
Denuncia di unità abitativa